PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE

Art. 1.
(Utili reinvestiti)

      1. Le disposizioni dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si applicano alle imprese turistiche anche per gli investimenti ivi previsti realizzati nei periodi d'imposta 2006 e 2007.
      2. In deroga a quanto stabilito al comma 4 del citato articolo 4 della legge n. 383 del 2004, per le imprese turistiche che hanno conseguito nell'anno 2005 un ammontare di ricavi non superiore a 5 milioni di euro, l'investimento immobiliare può consistere anche nell'acquisto dell'immobile detenuto in locazione ovvero facente parte dell'azienda detenuta in affitto. In tale caso non si tiene conto della spesa eccedente 2,5 milioni di euro.

Art. 2.
(Norme in materia di conferimento di beni immobili alle imprese turistiche e proroga di termini).

      1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2006 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1o gennaio 2007, nell'inventario redatto ai sensi dell'articolo 2217 del codice

 

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civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 66 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nel registro dei beni ammortizzabili.
      2. In deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 77, comma 3-bis, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-bis.
      3. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2006 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le attività relative all'impresa, può procedere alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.
      4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.
      5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2007. Se l'importo da pagare supera 2.500 euro, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza al 30 novembre 2007 e al 31 luglio 2008 con il contestuale versamento degli interessi nella misura del 5 per cento annuo. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
      6. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2006 ha concesso
 

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in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni del presente articolo a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 novembre 2007 e che corrisponda, entro la medesima data, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.
      7. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1o gennaio 2006.

Art. 3.
(Agevolazioni per il conferimento di beni immobili alle imprese turistiche).

      1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-sexies): 4 per cento».

          b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente:

      «II-sexies) L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.
      3. Nella nota all'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre

 

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1990, n. 347, le parole: «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e undicesimo periodo».
      4. Dopo il numero 41-quater) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

      «41-quinquies) cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa».

      5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano ai trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2008.

Art. 4.
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili e delle aziende adibiti ad uso ricettivo).

      1. I contratti di locazione di immobili e di aziende adibiti ad uso ricettivo, di seguito denominati «contratti di locazione», sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di tali contratti di locazione è richiesta la forma scritta.
      2. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a sette anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di cinque anni, fatti salvi i casi in cui il locatore, nel rispetto della disciplina in materia di vincolo di destinazione d'uso, intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui al comma 6, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo comma 6. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra parte

 

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almeno diciotto mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro due mesi dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intende scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
      3. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni turistiche.
      4. Per favorire la diffusione dei contratti di cui al comma 2, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione o rinnovano il contratto di immobili ad uso turistico alle condizioni di cui al medesimo comma 2. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte.
      5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per cinque anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui al comma 6, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità previste dal medesimo comma 6. Alla scadenza del periodo di proroga quinquennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra parte almeno diciotto mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
 

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      6. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, il locatore, nel rispetto della disciplina in materia di vincolo di destinazione d'uso, può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno diciotto mesi, per i seguenti motivi:

          a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

          b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto, intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità e offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore stesso abbia la piena disponibilità;

          c) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debbano essere assicurate la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di lavori indispensabili;

          d) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

          e) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non utilizzi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

          f) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi; in tale caso al conduttore sono riconosciuti il diritto di prelazione e il diritto di riscatto, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

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      7. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 6, lettere c) e d), il possesso della concessione o dell'autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori ivi indicati è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli indicati al comma 6, sul quale la disdetta è fondata.
      8. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'immobile a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a sessanta mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
      9. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
      10. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'immobile e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 8.
      11. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di ventiquattro mesi.
      12. Il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2 e nel rispetto della disciplina dettata dal comma 6, è

 

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ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
      13. Il locatore, per usufruire dei benefìci di cui al comma 12, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Art. 5.
(Modifica all'articolo 109 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è aggiunto il seguente:

      «3-bis. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 3.000 euro».

Art. 6.
(Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale).

      1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, previste dal numero 48 dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nei territori rientranti negli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che hanno assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga

 

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alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.
      2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile anche in favore delle aziende che anticipano l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.
      3. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 1 e 2, e il periodo di chiusura di cui al comma 6 sono assunti a riferimento per l'intero triennio successivo ai sensi del comma 8.
      4. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Restano a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione a favore dell'INPS.
      6. I benefìci di cui al comma 1 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.
      7. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1 devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare in esercizio per un periodo di almeno sessanta giorni, corredata da un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione
 

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anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.
      8. Le aziende di cui al comma 1 possono usufruire dei benefìci di cui al presente articolo per un triennio.
      9. Alla scadenza del periodo di cui al comma 8, nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività; in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva.
      10. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione delle agevolazioni contributive di cui al presente articolo.
      11. Il rimborso all'INPS, di cui al comma 10, è calcolato tenendo conto:

          a) dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni contributive di cui al comma 1;

          b) dei relativi contributi a favore dell'Istituto stesso, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del comma 1.

      12. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando

 

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l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      13. Con provvedimento legislativo di variazione di bilancio, gli eventuali incrementi delle entrate relative all'IRPEF, derivanti, nel triennio 2006-2008, dalla proroga dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, possono, in deroga alle disposizioni contabili vigenti, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 12.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Modalità di godimento del giorno di riposo).

      1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, dopo le parole: «commessi viaggiatori» sono inserite le seguenti: «, ai lavoratori del settore del turismo».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 8.
(Credito d'imposta).

      1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, in materia di incentivi alle assunzioni, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 31 dicembre 2007 rinnovano contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

 

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Art. 9.
(Applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le imprese turistiche, si applicano anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.
      2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, si applicano anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007. In tale caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

Art. 10.
(Norme in materia di detrazione dell'IVA relativa a prestazioni alberghiere concernenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari).

      1. Per gli anni 2007 e 2008, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esclusione o detrazione per alcuni beni e servizi, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:

          a) a prestazioni alberghiere concernenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;

          b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o nei locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione

 

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di congressi, convegni ed eventi similari;

          c) a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, quantificato in 25,83 milioni di euro per l'anno 2007 e in 15,5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Norme sull'applicazione delle aliquote IVA alle imprese turistiche).

      1. Dopo il numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «120-bis) case e appartamenti per vacanze, definiti ai sensi dell'accordo recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, e successive modificazioni;

      120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

 

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      2. Al numero 123) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «concerti vocali e strumentali» sono inserite le seguenti: «ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, anche non dal vivo e anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo».

Capo III
ADEGUAMENTO DI CANONI E TARIFFE PER LE IMPRESE TURISTICHE

Art. 12.
(Norme in materia di adeguamento delle tariffe del gas metano).

    1.  Alle imprese turistico-ricettive, come definite ai sensi dell'accordo recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, e successive modificazioni, si applica, per l'erogazione di gas metano, la tariffa T4 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996, relativa allo scaglione oltre 100.000 metri cubi/anno, come prevista per le imprese artigianali e industriali.

Art. 13.
(Canoni radiotelevisivi).

      1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al

 

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servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

          a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.165;

          b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.550;

          c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: euro 775;

          d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere; esercizi pubblici non di lusso; navi non di lusso; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 310;

          e) campeggi e villaggi turistici con ricettività superiore a 1.500 ospiti: euro 1.550; campeggi e villagi turistici con ricettività fino a 1.500 ospiti: euro 775;

          f) le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 155.

 

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      2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.
      3. Per le attività ricettive e i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.
      4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa».

Art. 14.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali ad uso turistico ricreativo).

      1. Gli aumenti dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative previsti dall'articolo 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sospesi fino al 31 dicembre 2006. Entro la predetta data i comuni, in collaborazione con le regioni, accertano l'evasione dovuta al mancato pagamento totale o parziale dei canoni di cui al presente comma per gli anni 2004 e 2005. I canoni concessori oggetto di evasione sono aumentati del 50 per cento, a titolo di sanzione, rispetto ai valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
      2. La maggiore quota di risorse derivanti dalla riscossione delle sanzioni relative all'accertamento di cui al comma 1 è destinata per il 50 per cento alla regione e per il restante 50 per cento al comune interessati. Le predette risorse sono utilizzate esclusivamente per la riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previo parere della competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di trasferimento alle regioni e ai comuni di ogni dato o documentazione, comprese le aerofotogrammetrie delle zone demaniali interessate, al fine di agevolare l'accertamento dell'evasione.

 

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      3. Concluso, entro il 31 dicembre 2006, il procedimento istruttorio e determinati gli incassi provenienti dall'accertamento dell'evasione dei canoni per gli anni 2004 e 2005, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è convocato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, un tavolo tecnico cui partecipano le regioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, per procedere all'adeguamento della tabella A allegata alla presente legge, prevedendo la diminuzione o l'aumento percentuale di ogni singola voce allo scopo di assicurare le maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro previste dall'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 269, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Copertura finanziaria).

      1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni settimanali del lotto.
      2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero dello sviluppo economico una quota di entrate, derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 1, non superiore a 200 milioni di euro, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.